
Come anticipato da 'Il Sole24Ore', l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di risposte ad alcuni quesiti posti dai contribuenti in materia di edilizia ed economia familiare. Nell'ambito dei mutui, sono arrivate delucidazioni importanti circa quella che è la possibilità di ottenere la detrazione degli interessi passivi pagati per l'acquisto dell'abitazione principale.
Nello specifico, i contribuenti avevano espresso dubbi circa la possibilità di accedere all'agevolazione, anche nel caso in cui l'intestazione dell'abitazione, dapprima limitata ad un solo coniuge, dovesse risultare 'allargata' ad entrambi i capi del nucleo familiare.
La risposta è stata affermativa: anche intestando l'abitazione ad entrambi i coniugi, la famiglia potrà contare della detrazione del 19% degli interessi passivi "pagati in relazione ai mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'unità immobiliare", ma solo nel caso in cui questa risulti come prima abitazione.
Pertanto, sarà possibile ottenere la riduzione nelle seguenti casistiche:
- Costo dell'immobile inferiore all'ammontare del mutuo: l'Agenzia delle Entrate stabilisce che, qualora la famiglia dovesse stipulare un mutuo d'importo superiore al valore dell'abitazione stessa, la detrazione sugli interessi passivi dovrà essere applicata su quest'ultimo valore.
- Oneri Accessori al costo d'acquisto: tali costi, derivanti, ad esempio, dall'onorario del notaio rogante l'atto di compravendita, o dalle imposte dovute per l'atto di trasferimento immobiliare, vanno ad aumentare la spesa del mutuo, e quindi l'importo detraibile ai fini Irpef.
- Acquisto di abitazione da ristrutturare: a seguito della ristrutturazione richiesta tramite mutuo, per usufruire della detrazione degli interessi passivi l'immobile deve essere adibito a dimora abituale entro due anni dall'acquisto.
- Trasferimento per motivi lavorativi: la detrazione degli interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale spetta anche se l'immobile viene concesso in locazione.
Proprio circa quest'ultimo caso, riguardante il trasferimento, la circolare dell'Agenzia delle Entrate precisa che il diritto alla detrazione degli interessi pagati per il mutuo vale anche se il contribuente sposta la sua dimora abituale non proprio nel Comune in cui si trova la sede di lavoro, ma in uno limitrofo. Sarà sufficiente, infatti, che il cambio di residenza sia oggettivamente attribuibile all'attuale esigenza lavorativa del contribuente.