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Penale di estinzione anticipata - Quali mutui?

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La penale di estinzione anticipata di un mutuo è la percentuale stabilita
al momento della stipulazione del contratto in base all’importo già estinto.
Dunque, anche se, estinguendo anticipatamente un mutuo, si risparmiano gli interessi futuri, bisogna anche tener conto di questa “tassa” da estinzione anticipata.

Mutui che non prevedono la penale di estinzione anticipata

Grazie al Decreto Bersani, esistono delle eccezioni alla penale di estinzione anticipata per i mutui: i contratti di mutuo sottoscritti dal 2 febbraio 2007 in poi e i finanziamenti richiesti da persone fisiche per acquistare o ristrutturare immobili adibiti ad abitazione o ad attività economiche e professionali.

Limiti alla penale di estinzione anticipata di un mutuo

Per i contratti di mutuo stipulati entro il 2 aprile 2007, esiste un limite alle penali di estinzione. Questo nel caso in cui le finalità riguardino l’acquisto o la ristrutturazione di un abitazione o un ufficio per attività economica o professionale.

Estinzione anticipata mutui a tasso variabile

La penale massima varia in base al momento in cui avviene l’estinzione: prima del terz’ultimo anno (0,50%), durante il terz’ ultimo anno (0,25%) e negli ultimi due anni (nessuna). Nel caso in cui la penali risulti pari o inferiore al limite massimo, è prevista una clausola di salvaguardia che dà diritto ad uno sconto del 20% su quanto concordato con la banca.

Estinzione anticipata mutui a tasso fisso

Per i mutui sottoscritti entro il 31 dicembre 2000, i criteri sono gli stessi dei mutui a tasso variabile. Mentre, per quelli stipulati dal 1° gennaio 2001, sono previste le seguenti penali: 1,90% durante la prima metà del mutuo, 1,50% dalla metà del rimborso al quart’ultimo anno, 0,20% durante il terz’ultimo anno e nessuna durante gli ultimi due anni.
Anche in questo caso, come per i mutui a tasso variabile, vale la clausola di salvaguardia. Solo che per i mutui a tasso fisso, prevede una riduzione dello 0,25% per penali uguali o superiori all’1,25% e dello 0,15% per penali inferiori all’1,25%.

Estinzione anticipata mutui a tasso misto

La penale di estinzione anticipata per i mutui a tasso misto si comporta secondo le due precedenti modalità (a tasso fisso e variabile), seguendo le distinte quote del debito.

 

 

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